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S T A T U T O
Capo I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – PATRIMONIO
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’ "AGO - ASSOCIAZIONE per la GNATOLOGIA ODONTOIATRICA,
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile
"AGO – Onlus".
Art. 2 – Sede
L’AGO – Onlus ha sede in Roma, in via Aterno, 9 e potrà
articolarsi anche in coordinamenti regionali e/o interregionali, lì dove si
dovesse ottenere un numero di iscritti significativo per le realtà regionali.
Art. 3 – Oggetto e Scopo
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L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà
sociale nel campo dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria in favore di
individui affetti da patologie curabili mediante la gnatologia odontoiatrica
ed in particolare nei confronti di soggetti svantaggiati.
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Promuove e diffonde la cultura scientifica dell’intervento preventivo,
curativo e riabilitativo delle patologie citate sia tra gli operatori, sia
tra i pazienti, così come definisce, aggiorna e diffonde gli strumenti ed i
metodi per un reinserimento efficace e stabile nella società dei pazienti
stessi.
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Agisce in completa autonomia da vincoli istituzionali, confessionali,
politici o sindacali avendo come uniche limitazioni le leggi dello Stato che
regolano la materia e le conoscenze scientifiche del settore.
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Opera attraverso la comunicazione scritta ed orale, favorendo,
facilitando e realizzando lo scambio di esperienze tra gli operatori , anche
con la sola funzione di segretariato, mettendo quanto premesso al punto 3.
al servizio dei citati operatori, sia singoli che in associazioni, a
qualunque qualifica professionale appartengano, per migliorarne le
condizioni operative, le capacità terapeutiche, le conoscenze teoriche,
l’efficienza, l’efficacia dell’intervento clinico e la migliore capacità di
razionalizzare le risorse a disposizione nei servizi.
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L’Associazione non può svolgere altre attività diverse da quelle sopra
indicate o a quelle ad esse direttamente connesse o da quelle accessorie per
natura a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.
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L’ Associazione ha struttura democratica e si propone fini di
solidarietà sociale e di formazione permanente.
Scopo dell’associazione culturale AGO – Onlus è quello di:
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promuovere la diffusione delle conoscenze circa i rapporti fra disordini
dell’articolazione temporo- mandibolare e occlusione dentale in ambito
odontoiatrico, per il miglioramento degli standard dell’odontoiatria
ricostruttiva per la protesi fissa e mobile, e per la protesi su impianti,
promuovendo l’uso di sistemi di misura del sistema stomatognatico nelle sue
determinanti geometriche, ricercando contestualmente il perfezionamento
degli strumenti tecnici che permettono il loro trasferimento nella fase
operativa della ricostruzione protesica;
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definire meglio il concetto di occlusione traumatica all’interno delle
determinanti dento - alveolari dell’occlusione e il suo rapporto nella
genesi della malattia parodontale;
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in generale, approfondire le correlazioni esistenti fra apparato
stomato-gnatico e postura, e le sintomatologie dolorose che interessano
anche altre specialità mediche, quali:otorinolaringoiatria,neurologia,fisiatria,chirurgia
maxillo-facciale e della medicina estetica, psichiatria e tutta l’attività
svolta dagli operatori del settore che usano i criteri della psico-cinesi e
della kinesiologia e l’osteopatia,oltre ai centri polispecialistici che si
interessano di cefalea e di dolore cronico facciale, anche al fine di
procedere all’identificazione dei criteri riabilitativi occlusali e/o
fisioterapici e/o farmacologici in senso lato che ne permettano la
riabilitazione. Inoltre sarà compito dell’Associazione culturale AGO –
Onlus promuovere sia a livello degli operatori del settore odontoiatrico
che medico in generale e della società civile,la presa di coscienza
dell’importanza che in età evolutiva comporta la terapia ortognatica per le
implicazioni di interesse ortopedico e logopedico sulla maturazione del
bambino.
L’ AGO – Onlus promuverà la cooperazione dei medici
odontoiatri e non, e degli odontotecnici,mettendo in comune le
esperienze professionali dei singoli standardizzandone la metodologia di
diagnosi e terapia e creando le basi di una revisione critica continua
delle problematiche dell’articolazione temporo-mandibolare e ricercando
il confronto con altre metodologie anche agli antipodi sia in campo
internazionale che nazionale. Verrà inoltre promosso l’uso di sistemi
non invasivi della diagnostica per immagini, ecografica in particolare,e
il confronto con altri sistemi diagnostici endoscopici in particolare
oltre all’ottimizzazione della riabilitazione post chirurgica.
A tal fine si promuoverà l’incremento dell’uso di sistemi informatici
per l’eleborazione statistica dei dati e per facilitare la comunicazione
fra gli associati,per quantificare l’incidenza a livello nazionale del
problema ATM e delle implicazioni sull’organizzazione del sistema
sanitario nazionale e medico-legale per la definizione del danno
nell’infortunistica in generale e stradale in particolare.
L’ AGO – Onlus promuoverà la diffusione di tutte le
sistematiche terapeutiche del settore con
conferenze,corsi,video,elaborati scritti e contatti con tutti coloro,
medici e non, che concorrono alla definizione di un sistema di misura
clinico – strumentale, di utilità per la risoluzione dei disordini dell’articolazione-temporo
mandibolare e le sintomatologie dolorose e non, correlate ed anche per
la definizione del concetto stesso di scienza, in generale, e in senso
medico terapeutico in particolare, per il superamento del
limite,purtroppo necessario,che la divisione in specialità per la
medicina comporta, e per la cultura in generale, la divisione del
lavoro, che non sa rimettere in discussione i presupposti storici sui
quali è stata fondata.
In particolare, l’ AGO – Onlus si prefigge:
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di fornire assistenza ai soggetti ai soggetti svantaggiati a causa di
condizioni fisiche, psichiche , celebrali, sociali e familiari o più
umanitaristi.
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di procurare, anche con apposite convenzioni, e/o gestendo direttamente
i servizi, assistenza didattica, legale, finanziaria ed amministrativo –
fiscale;
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di favorire la qualificazione e la formazione permanente dei medici,
odontoiatri ed odontotecnici;
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di sollecitare provvedimenti legislativi ed interventi economici;
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di informare l’opinione pubblica intorno al servizio sociale reso.
L’ AGO – Onlus realizza i suoi scopi con gli strumenti più
idonei, partecipando e/o predisponendo progetti ed accedendo a
finanziamenti previsti da Istituzioni pubbliche e private, nonché a
programmi e fondi nazionali, internazionali e dell’Unione Europea,
promuovendo la partecipazione alla costituzione ed alla gestione di Enti
con fini analoghi, alla stampa di libri, produzione e distribuzione di
libri, stampati, film, audiovisivi, pubblicazione di giornali, riviste,
conferenze, corsi di formazione e convegni.
Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
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Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili
che provengono dall’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o
contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche, da
finanziamenti provenienti da fondi strutturali dell’Unione Europea, da
finanziamenti di Istituzioni nazionali ed internazionali e dagli avanzi di
gestione;
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Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti
entrate:
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Versamenti ulteriori effettuati dai soci fondatori, ordinari, onorari e
sostenitori;
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Redditi provenienti dalle entrate del suo patrimonio;
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Introiti provenienti dallo svolgimento delle sue attività (convegni,
corsi di formazione, seminari, video, films, etc.)
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Erogazioni liberali.
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Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’Associazione e la quota annua
di contribuzione.
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L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di
esborsi ulteriori rispetto al finanziamento originario.
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I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità,
fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a
fondo perduto; in nessun caso, nemmeno per lo scioglimento
dell’Associazione, di recesso, di esclusione, di estinzione o morte, può
farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al
fondo di dotazione.
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Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare, né
per atto tra vivi, né per causa di morte.
Capo II
SOCI – ORGANI – ASSEMBLEE – RIPARTIZIONI TERRITORIALI
Art. 5 – Fondatori, Soci, Sostenitori ed Onorari dell’Associazione
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Partecipano all’Associazione:
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I Soci Fondatori;
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I Soci dell’Associazione;
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I Soci Sostenitori;
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I Soci Onorari .
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l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo;
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l’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il
diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello
Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi.
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Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell’originario fondo di dotazione;
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Sono Ordinari tutti i docenti universitari, ricercatori, medici
di base e specialisti, odontoiatri e odontotecnici che aderiscono
all’Associazione;
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Sono Sostenitori coloro che effettuano versamenti al fondo di
dotazione di rilevanza particolare e così ritenuta dal Consiglio Direttivo;
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Sono Onorari coloro che operano con particolare impegno e per
riconosciuti meriti tecnici e scientifici su iniziative e/o con progetti
attivi per la soluzione delle problematiche derivanti dall’applicazione
della gnatologia odontoiatrica, anch’essi secondo il giudizio motivato del
Consiglio Direttivo.
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L’adesione all’Associazione comporta:
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L’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni;
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L’astensione da qualunque iniziativa in contrasto con le decisioni
dell’Organo dirigente;
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La partecipazione attiva alle iniziative associative;
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Il pagamento della quota annua di contribuzione;
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Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda espressa al
C.D. recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione
si propone e l’impegno ad approvare ed osservarne lo Statuto ed i
regolamenti;
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Il Consiglio Direttivo provvede entro sessanta giorni alla definizione
della sorte della domanda: in caso di diniego, non è contemplato l’obbligo
di esplicitare il motivo;
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Chiunque aderisce all’Associazione può, in qualunque momento, notificare
la volontà di recedere che deve essere concessa, purchè l’Associato sia in
regola con le proprie quote (di partecipazione al fondo ed annuale);
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Per gravi motivi o per semplice morosità, ogni associato può essere
escluso ed allontanato dall’appartenere all’Associazione, su proposta del
Consiglio Direttivo, concedendo il diritto all’associato di promuovere
appello presso il Comitato etico – scientifico entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento: la decisione del Comitato etico – scientifico è
inappellabile.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
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L’Assemblea;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Presidente del Consiglio Direttivo;
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Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
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Il Comitato etico – scientifico;
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La Consulta;
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Il Collegio dei Revisori dei Conti;
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di
partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 7 – Assemblea
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L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è
l’Organo sovrano dell’Associazione;
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L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno.
Essa inoltre:
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Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
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Delinea gli indirizzi generali dell’Attività dell’Associazione;
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Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
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Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione;
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Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal
presente Statuto;
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Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
-
l’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga
opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo del
totale dei Soci aderenti, o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dal
Collegio dei Revisori.
Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per
iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono
presentare. La convocazione avverrà a mezzo raccomandata da spedire 15
giorni prima della data fissata.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o dal Vice Presidente per
delega espressa, o in mancanza dal Socio più anziano. Il Presidente
dell’Assemblea, in caso di scrutinio segreto, nomina tre Soci presenti con
la funzione di scrutatori. Le Assemblee sono idonee a deliberare quando
siano state regolarmente convocate ed in prima convocazione siano presenti o
rappresentati almeno la metà della totalità dei Soci che aderiscono
all’Associazione.
Ogni Socio può rappresentare sé stesso e per delega scritta un massimo di
altri cinque soci.
Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea
si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque
sia il numero dei Soci intervenuti.
Le Assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza semplice
del totale dei Soci presenti.
Per le modificazioni dello Statuto e per lo scioglimento
dell’Associazione sono richieste le maggioranze di voti favorevoli di almeno
2/3 dei voti dei presenti che debbono comunque rappresentare anche i 2/3 del
totale dei Soci aderenti all’AGO – Onlus.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, purchè in regola con il pagamento di
ogni somma comunque dovuta all’Associazione. A scelta del Presidente la
votazione avviene per appello nominale o per alzata di mano.
L’Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle
cariche sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del
Segretario nominato per l’Assemblea.
Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto,
viene conservato agli Atti dell’Associazione.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
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L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a
scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri,
compresi il Presidente ed il Vice – Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In
particolare senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le
seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
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Redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello
Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per
il buon funzionamento dell’Associazione;
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Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la
conduzione dell’Associazione, inclusi l’assunzione ed il licenziamento del
personale di qualsiasi categoria;
-
Redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo
dell’Associazione;
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Determinare i corrispettivi per le diverse eventuali prestazioni
connesse o accessorie a quelle statutarie offerte dall’Associazione e
fissarne le modalità di pagamento;
-
Decidere in materia inappellabile in merito all’accoglimento delle
domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti Soci.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria, resta in carica per
tre anni ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti
tra gli aderenti all’Associazione.
Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice – Presidente, il Comitato etico –
scientifico e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da
svolgere in collaborazione con il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da
far pervenire al domicilio di ciascun Consigliere con almeno tre giorni di
anticipo sulla data della riunione: esso deve essere riunito almeno ogni sei
mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è anche tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta
della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione dovrà comunque
contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente almeno la
maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o
dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio, in subordine di età.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità
prevale il voto del Presidente. Le accettazioni di nuovi Soci, di qualsiasi
categoria, devono essere prese a maggioranza semplice; le votazioni sono fatte
per alzata di mano o per appello nominale.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere riservate le discussioni e le opinioni
espresse all’interno del Consiglio.
Pena il decadimento e la nullità degli atti realizzati, tutti i Soci
investiti di cariche sociali non possono ricoprire altre cariche in altre
Associazioni professionali o Società scientifiche a carattere nazionale di
uguali o simili scopi.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso
delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, ove ne
esista la copertura di cassa.
Art. 9 – Presidente del Consiglio Direttivo
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Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza
dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su
deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
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Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta, sulla base delle direttive
emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il
Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione
dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente
può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso
deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato.
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Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il
Comitato etico – scientifico, la Consulta e ne cura l’esecuzione elle
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
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Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del
bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo
e successivamente all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 10 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento
del Presidente.
Art. 11 – Comitato Etico – scientifico
Il Comitato etico – scientifico elabora e programma studi, ricerche ed
aggiornamenti di supporto alle esigenze delle finalità dell’Associazione.
Il Comitato è composto da tre membri.
Art. 12 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i
libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti
all’Associazione. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia
motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del
richiedente.
Art. 13 – Consulta
L’Associazione favorirà la costituzione di una "Consulta" costituita da
docenti universitari, ricercatori, professionisti, rappresentanti di Enti ed
Associazioni che perseguano scopi analoghi e complementari a quelli dell'AGO
– Onlus e ne condividano l’ispirazione.
Alla Consulta sono chiamati inoltre a partecipare cittadini e pazienti
affetti da patologie connesse a quelle di cui l’Associazione cura lo sviluppo
scientifico, ciò al fine di favorire il progresso sociale e l’inserimento
sociale dei malati affetti da patologie di elevata rilevanza sociale.
L’AGO – Onlus ha il compito primario di coordinare lo scambio
di informazioni, di esperienze e di servizi, specie nel campo della
qualificazione professionale.
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
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Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e
di due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro
effettivo.
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La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di
Consigliere.
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Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le
norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
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I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei
Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto,
verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei
relativi libri, danno pareri sui bilanci.
Art. 15 – Bilancio preventivo e consuntivo
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Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
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Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato
per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e
preventivo per quello dell’esercizio successivo, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
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I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione
nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse
alla loro lettura.
Art. 16 – Avanzi di gestione
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All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre Associazioni non lucrative – Onlus, le quali per legge, per statuto o
regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
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L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
Art. 17 – Coordinamenti regionali o interregionali, Dipartimenti
professionali
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L’Associazione può articolarsi anche su base regionale in quelle regioni
dove esista una adeguata rappresentatività numerica di iscritti. I
coordinamenti regionali o interregionali si articolano ed operano secondo le
norme del presente Statuto ed un loro rappresentante ha la facoltà di
partecipare, se non altrimenti eletto, alle riunioni del Consiglio Direttivo
con diritto di voto consultivo;
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Parimenti i dipartimenti professionali esprimono le diverse professioni
e si occupano di presentare documenti specifici al Consiglio Direttivo per
la materia e professione che trattano: medicina, psicologia, sociologia,
assistenza sociale, fisiatrica, neurologica.
Art. 18 – Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza dell’esecuzione o
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà con
equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di
accordo, alla nomina dell’arbitro, vi provvederà il Presidente dell’ordine dei
dottori commercialisti..
Art. 20 - Norma transitoria
In attesa della costituzione degli organi ordinari di gestione, tutti i
poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione sono esercitati da uno
dei Soci Fondatori, indicato nell’atto costitutivo, il quale provvederà a porre
in essere gli atti necessari alla costituzione degli organi ordinari entro tre
anni dalla data della sua costituzione.
Decorso inutilmente detto termine, l’Associazione si intende automaticamente
come estinta.
Art. 21 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far
riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice
Civile e, in subordine, nel libro V del Codice Civile.
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